Art. 94Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47-bis, introdotto dall'art. 4-ter del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, come sostituito dall'art. 12 della legge 10 ottobre 1986, n. 663) Affidamento in prova in casi particolari

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 maggio 1993 al 21 gennaio 2001. Leggi il testo vigente →

(( Se la pena detentiva, inflitta nel limite di quattro anni o ancora da scontare nella stessa misura)), deve essere eseguita nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi, l'interessato puo' chiedere in ogni momento di essere affidato in prova al servizio sociale per proseguire o intraprendere l'attivita' terapeutica sulla base di un programma da lui concordato con una unita' sanitaria locale o con uno degli enti previsti dall'art. 115 o privati. Alla domanda deve essere allegata certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza e la idoneita', ai fini del recupero del condannato, del programma concordato. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 91, commi 3 e 4, 92, commi 1 e 3. Ai fini della decisione, il tribunale di sorveglianza puo' anche acquisire copia degli atti del procedimento e disporre gli opportuni accertamenti in ordine al programma terapeutico concordato; deve altresi' accertare che lo stato di tossicodipendenza o alcooldipendenza o l'esecuzione del programma di recupero non siano preordinati al conseguimento del beneficio. Se il tribunale di sorveglianza dispone l'affidamento, tra le prescrizioni impartite devono essere comprese quelle che determinano le modalita' di esecuzione del programma. Sono altresi' stabilite le prescrizioni e le forme di controllo per accertare che il tossicodipendente o l'alcooldipendente prosegue il programma di recupero. L'esecuzione della pena si considera iniziata dalla data del verbale di affidamento. L'affidamento in prova al servizio sociale non puo' essere disposto, ai sensi del presente articolo, piu' di due volte. Si applica, per quanto non diversamente stabilito, la disciplina prevista dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificata dalla legge 10 giugno 1986, n. 663.

Testo vigente dal 15 maggio 1993 al 21 gennaio 2001 · versione 5 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-10-09;309~art94 · fonte su Normattiva