titolo XI — INTERVENTI PREVENTIVI, CURATIVI E RIABILITATIVI
- Art. 120 — (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 29, comma 1) Terapia volontaria e anonimato
- Art. 121 — (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 29, comma 1) Segnalazioni al servizio pubblico per le tossicodipendenze
- Art. 122 — Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 29, comma 1) Definizione del programma terapeutico e socio-riabilitativo
- Art. 122-bis — (Verifiche e controlli). 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro da lui delegato in materia di politiche antidroga anche sulla base dei dati trasmessi dalle regioni ai sensi dell'articolo 117, comma 4, presenta annualmente al Parlamento una relazione sull'attività svolta dal servizio pubblico per le tossicodipendenze e dalle comunità terapeutiche, con particolare riferimento ai programmi terapeutici definiti ed effettivamente eseguiti dai tossicodipendenti e all' efficacia dei programmi medesimi
- Art. 123 — (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 29, comma 1) Verifica del trattamento in regime di sospensione di esecuzione della pena nonché di affidamento in prova in casi particolari
- Art. 124 — (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 29, comma 1) Lavoratori tossicodipendenti
- Art. 125 — (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 29, comma 1) Accertamenti di assenza di tossicodipendenza
- Art. 126 — (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 31) Accompagnamento del tossicodipendente in affidamento