Art. 1 (Approvazione)
[1]E' approvato il testo unico delle leggi sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra, allegato al presente decreto e visto, d'ordine Nostro, dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, e dal Ministro Segretario di Stato per le corporazioni.
[2]Le disposizioni del testo unico, con gli adattamenti eventualmente ritenuti necessari, potranno, con separati decreti Reali, essere estese ai territori dell'Africa italiana e del Possedimento italiano dell'Egeo.
Testo vigente dal 18 gennaio 1943, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva