Art. 13
[1]Piano di mobilitazione per il servizio del lavoro.
[2]Hanno l'obbligo di tenere il piano di mobilitazione, di cui agli articoli 9 e 14 della legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione per la guerra, le pubbliche amministrazioni ed i pubblici servizi, nonche' le imprese e gli enti per il cui funzionamento sono comunque ammesse esenzioni dal servizio alle armi.
[3]Il regolamento determina le persone appartenenti alle pubbliche amministrazioni, ai pubblici servizi, agli enti e imprese, cui incombe l'obbligo della tenuta del piano di mobilitazione e da' le modalita' per la compilazione.
Testo vigente dal 18 gennaio 1943, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva