Art. 19

[1]Comunicazioni alla Commissione Suprema di difesa.

[2]Il Partito Nazionale Fascista ed il Ministero delle corporazioni comunicano alla Commissione Suprema di difesa, per la necessaria azione di coordinamento, i problemi emergenti dall'applicazione della presente legge, con particolare riguardo ai rapporti tra il servizio del lavoro e il servizio militare.

Testo vigente dal 18 gennaio 1943, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-10-31;1611~art19 · fonte su Normattiva