Art. 19
[1]Comunicazioni alla Commissione Suprema di difesa.
[2]Il Partito Nazionale Fascista ed il Ministero delle corporazioni comunicano alla Commissione Suprema di difesa, per la necessaria azione di coordinamento, i problemi emergenti dall'applicazione della presente legge, con particolare riguardo ai rapporti tra il servizio del lavoro e il servizio militare.
Testo vigente dal 18 gennaio 1943, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva