Art. 2

[1]Compiti del servizio del lavoro.

[2]Il servizio del lavoro consiste nella prestazione della propria opera intellettuale o manuale presso le pubbliche amministrazioni o i pubblici servizi, le imprese, gli enti o le attivita' comunque necessari alla vita, alla difesa e alla efficienza della Nazione in guerra, anche se non mobilitati ai sensi del successivo art. 9.

Testo vigente dal 18 gennaio 1943, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-10-31;1611~art2 · fonte su Normattiva