Art. 20
[1]Chiamate di controllo.
[2]Il Partito Nazionale Fascista, attraverso i propri organi del servizio del lavoro, puo' disporre, in qualsiasi momento, chiamate di controllo dei cittadini soggetti al servizio del lavoro.
Testo vigente dal 18 gennaio 1943, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva