Art. 15
[1]Organi del servizio del lavoro.
[2]Sono organi del Partito Nazionale Fascista, per il servizio del lavoro: il Centro nazionale del servizi del lavoro, i Centri federali del servizio del lavoro i Centri di censimento del servizio del lavoro.
[3]Sono organi periferici del Ministero delle corporazioni, per il servizio del lavoro, i prefetti presidenti dei Consigli provinciali delle corporazioni.
Testo vigente dal 18 gennaio 1943, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva