Art. 15

[1]Organi del servizio del lavoro.

[2]Sono organi del Partito Nazionale Fascista, per il servizio del lavoro: il Centro nazionale del servizi del lavoro, i Centri federali del servizio del lavoro i Centri di censimento del servizio del lavoro.

[3]Sono organi periferici del Ministero delle corporazioni, per il servizio del lavoro, i prefetti presidenti dei Consigli provinciali delle corporazioni.

Testo vigente dal 18 gennaio 1943, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-10-31;1611~art15 · fonte su Normattiva