Art. 25
[1]Mancata presentazione in servizio.
[2]Il mobilitato per il servizio del lavoro che non si presenta, senza giusto motivo, ad assumere il servizio al quale e' stato destinato, nei tre giorni successivi a quello prescritto, e' punito con la reclusione fino ad un anno
Testo vigente dal 18 gennaio 1943, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva