Art. 25

[1]Mancata presentazione in servizio.

[2]Il mobilitato per il servizio del lavoro che non si presenta, senza giusto motivo, ad assumere il servizio al quale e' stato destinato, nei tre giorni successivi a quello prescritto, e' punito con la reclusione fino ad un anno

Testo vigente dal 18 gennaio 1943, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-10-31;1611~art25 · fonte su Normattiva