Art. 3
[1]Dispensa dal servizio del lavoro.
[2]Ferme rimanendo le particolari esenzioni stabilite dalle leggi, sono dispensati dal servizio del lavoro i seminaristi, gli allievi interni di istituti cattolici per le missioni e gli appartenenti ad ordini religiosi, a meno che gia' appartengano o dipendano da enti mobilitati ai sensi del seguente art. 9.
[3]Possono essere dispensati dalla precettazione del servizio del lavoro coloro che dimostrino di trovarsi in speciali condizioni di famiglia, ovvero in condizione di salute tali da avere bisogno di speciali cure e sino a quando durino tali condizioni.
[4]Per gli appartenenti ai Corpi armati dello Stato, delle Provincie e dei Comuni, nonche' per le infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana e per gli appartenenti al Sovrano militare ordine di Malta si applicano le disposizioni contenute nel secondo comma del precedente art. 1.
Testo vigente dal 18 gennaio 1943, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva