Art. 33

[1]Violazioni, di disposizioni relative alla sicurezza delle installazioni.

[2]I dirigenti degli enti indicati nell'art. 11, che contravvengono alle disposizioni emanate a' sensi dell'articolo stesso, sono puniti con la reclusione fino a cinque anni.

[3]Alla stessa pena sono soggette le persone incaricate della sicurezza delle installazioni, quando omettano l'osservanza degli ordini allo stesso scopo impartiti dall'autorita' competente o dai dirigenti responsabili.

Testo vigente dal 18 gennaio 1943, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-10-31;1611~art33 · fonte su Normattiva