Art. 33
[1]Violazioni, di disposizioni relative alla sicurezza delle installazioni.
[2]I dirigenti degli enti indicati nell'art. 11, che contravvengono alle disposizioni emanate a' sensi dell'articolo stesso, sono puniti con la reclusione fino a cinque anni.
[3]Alla stessa pena sono soggette le persone incaricate della sicurezza delle installazioni, quando omettano l'osservanza degli ordini allo stesso scopo impartiti dall'autorita' competente o dai dirigenti responsabili.
Testo vigente dal 18 gennaio 1943, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva