Art. 11
[1]Sicurezza delle installazioni industriali ed impianti vari.
[2]Agli enti indicati nell'art. 2, mobilitati per il servizio del lavoro, possono essere imposte, dall'Amministrazione alla cui vigilanza sono soggetti o dalla Commissione Suprema di difesa, misure atte a garantire la sicurezza delle installazioni.
Testo vigente dal 18 gennaio 1943, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva