Art. 42
[1]Sanzioni disciplinari per ogni altro mobilitato per il servizio del lavoro.
[2]Per le infrazioni disciplinari commesse dal mobilitato per il servizio del lavoro, fuori dei casi previsti dagli articoli 38, 39 e 40, si applica la multa fino a lire mille.
Testo vigente dal 18 gennaio 1943, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva