Art. 44

[1]Precedenti denominazioni.

[2]Le locuzioni «mobilitazione civile», «servizio civile», «ente civilmente mobilitato» e «mobilitato civile», contenute nelle disposizioni vigenti e nei provvedimenti ad esse relativi, sono a tutti gli effetti rispettivamente sostituite dalle seguenti: «mobilitazione per il servizio del lavoro», «servizio del lavoro», «ente mobilitato per il servizio del lavoro» e «mobilitato per il servizio del lavoro».

[3]Mussolini

[4]Vidussoni

[5]Ricci

Testo vigente dal 18 gennaio 1943, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-10-31;1611~art44 · fonte su Normattiva