Art. 44
[1]Precedenti denominazioni.
[2]Le locuzioni «mobilitazione civile», «servizio civile», «ente civilmente mobilitato» e «mobilitato civile», contenute nelle disposizioni vigenti e nei provvedimenti ad esse relativi, sono a tutti gli effetti rispettivamente sostituite dalle seguenti: «mobilitazione per il servizio del lavoro», «servizio del lavoro», «ente mobilitato per il servizio del lavoro» e «mobilitato per il servizio del lavoro».
[3]Mussolini
[4]Vidussoni
[5]Ricci
Testo vigente dal 18 gennaio 1943, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva