Art. 29-sexiesDispositivi sicuri e procedure per la generazione della firma

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(( I dispositivi sicuri e le procedure utilizzate per la generazione delle firme devono presentare requisiti di sicurezza tali da garantire che la chiave privata:

  • a)sia riservata;
  • b)non possa essere derivata e che la relativa firma sia protetta da contraffazioni;
  • c)possa essere sufficientemente protetta dal titolare dall'uso da parte di terzi. I dispositivi sicuri di cui al comma 1 devono garantire l'integrita' dei dati elettronici a cui la firma si riferisce. I dati devono essere presentati al titolare, prima dell'apposizione della firma, chiaramente e senza ambiguita', e si deve richiedere conferma della volonta' di generare la firma. Il secondo periodo del comma 2 non si applica alle firme apposte con procedura automatica, purche' l'attivazione della procedura sia chiaramente riconducibile alla volonta' del titolare. I dispositivi sicuri di firma sono sottoposti alla valutazione e certificazione di sicurezza ai sensi dello schema nazionale per la valutazione e certificazione di sicurezza nel settore della tecnologia dell'informazione di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10.

Testo vigente dal 2 luglio 2003 al 1 gennaio 2006 · versione 4 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-12-28;445~art29sexies · fonte su Normattiva