Art. 30
Modalita' per la legalizzazione di firme Nelle legalizzazioni devono essere indicati il nome e il cognome di colui la cui firma si legalizza. Il pubblico ufficiale legalizzante deve indicare la data e il luogo della legalizzazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonche' apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.
Testo vigente dal 20 febbraio 2001, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva