Art. 40 — (L) Certificati
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 febbraio 2001 al 1 gennaio 2012. Leggi il testo vigente →
Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio in ordine a stati, qualita' personali e fatti, concernenti la stessa persona, nell'ambito del medesimo procedimento, sono contenute in un unico documento.
Testo vigente dal 20 febbraio 2001 al 1 gennaio 2012 · versione 0 su Normattiva