Art. 42 — (R) Certificati di abilitazione
Tutti i titoli di abilitazione rilasciati al termine di corsi di formazione o di procedimenti autorizzatori all'esercizio di determinate attivita', ancorche' definiti "certificato", sono denominati rispettivamente "diploma" o "patentino".
Testo vigente dal 20 febbraio 2001, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva