Art. 102

[1](Art. 93 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

[2]Ai militari, che abbiano compiuta l'istruzione elementare nelle scuole reggimentali, puo' dall'autorita' militare essere concesso di frequentare le scuole magistrali o professionali che esistano nella sede del presidio.

Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577~art102 · fonte su Normattiva