Art. 101

[1](Art. 91 e 92 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

[2]Alla fine di ciascun periodo hanno luogo in ciascuna scuola gli esami di proscioglimento dall'istruzione elementare dei militari che hanno compiuto il corso elementare.

[3]((COMMA ABROGATO DALLA L. 2 DICEMBRE 1967, N. 1215)).

[4]Il certificato rilasciato dalla commissione di cui al comma precedente ha valore di proscioglimento dall'obbligo dell'istruzione a norma e per gli effetti delle leggi dello Stato.

Testo vigente dal 7 gennaio 1968, tuttora in vigore · versione 35 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577~art101 · fonte su Normattiva