Art. 101
[2]Alla fine di ciascun periodo hanno luogo in ciascuna scuola gli esami di proscioglimento dall'istruzione elementare dei militari che hanno compiuto il corso elementare.
[3]((COMMA ABROGATO DALLA L. 2 DICEMBRE 1967, N. 1215)).
[4]Il certificato rilasciato dalla commissione di cui al comma precedente ha valore di proscioglimento dall'obbligo dell'istruzione a norma e per gli effetti delle leggi dello Stato.
Testo vigente dal 7 gennaio 1968, tuttora in vigore · versione 35 su Normattiva