Art. 102
[1](Art. 93 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).
[2]Ai militari, che abbiano compiuta l'istruzione elementare nelle scuole reggimentali, puo' dall'autorita' militare essere concesso di frequentare le scuole magistrali o professionali che esistano nella sede del presidio.
Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva