Art. 116

[1](Art. 122 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

[2]Tutte le nomine degli insegnanti nelle scuole elementari, salvo in quelle speciali di cui all'art. 84 e in quelle non classificate, gestite dagli Enti delegati, sono deliberate in seguito a concorso per titoli ed esami.

[3]A questa regola non e' lecito derogare se non nei casi nei quali sia impossibile provvedere alla nomina dell'insegnante per mancanza di graduatoria di concorso.

[4]Qualunque nomina fatta senza concorso e' provvisoria e non puo' avere durata maggiore dell'anno scolastico, per il quale fu necessario in via eccezionale di provvedere; col chiudersi di questo, il maestro e' di fatto licenziato senza che occorra deliberare e notificargli alcun atto di licenziamento.

Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577~art116 · fonte su Normattiva