Art. 123

[1](Art. 128 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432; art. 5 R. decreto-legge 1° maggio 1925, n. 736).

[2]La commissione giudicatrice e' nominata, a norma del regolamento, dal Regio provveditore agli studi o dal podesta', secondo che trattisi di concorsi banditi per le scuole regionali o comunali, entro un mese dalla data di scadenza del concorso.

[3]Ai membri delle commissioni giudicatrici dei concorsi banditi dal Regio provveditore e' corrisposto, per la prova scritta, un compenso di L. 2 per ogni candidato ammesso alla prova stessa, fino a 500 e, in aggiunta, un compenso di L. 1.50 per ogni candidato oltre i 500 fino a 1000 e di L. 1 per ogni candidato oltre i 1000.

[4]A ciascun commissario e' inoltre assegnato per le prove orali, la valutazione dei titoli e la compilazione della graduatoria, un ulteriore compenso di L. 1.50 per ogni candidato esaminato alla prova orale fino a 500 e di L. 1 per ogni candidato oltre i 500.

[5]A ciascuno dei membri delle commissioni di vigilanza, compreso il presidente, durante la prova scritta, e' assegnato un compenso di L. 25.

[6]Ai commissari scelti fuori del Comune sede del Provveditorato sono dovute le diarie e indennita' di viaggio stabilite dalle leggi vigenti.

[7]Ai membri delle commissioni giudicatrici dei concorsi banditi dai Comuni sono corrisposti i compensi e le indennita' nella misura fissata dal regolamento comunale o con speciale deliberazione del podesta'.

Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577~art123 · fonte su Normattiva