Art. 120
[1](Art. 125 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).
[2]I Comuni possono delegare al Regio provveditore la pubblicazione del bando e lo svolgimento del concorso per le scuole da essi amministrate.
[3]Nel caso previsto dal comma precedente e nei casi di sostituzione del Regio provveditore al Comune, i concorsi per le scuole comunali sono giudicati dalla stessa commissione di concorso per le scuole dipendenti dal Regio Provveditorato, a meno che non sia stato bandito nell'anno concorso regionale o, avuto riguardo al numero e alla ubicazione dei Comuni deleganti o inadempienti, il Regio provveditore non creda di costituire commissioni apposite per ogni Comune o per gruppi di Comuni. In questo caso di commissioni per gruppi di Comuni, i concorsi si svolgono in determinate sedi, indicate dal Regio provveditore.
[4]In ogni caso, le spese per lo svolgimento di questi concorsi sono ripartite fra i Comuni in ragione del numero dei concorrenti.
Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva