Art. 132

[1](Art. 134 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432; art. 1 R. decreto-legge 26 gennaio 1928, n. 199).

[2]Il Regio provveditore ed il Comune possono in qualunque tempo, con deliberazione motivata, dispensare dal servizio l'insegnante per inettitudine didattica sopravvenuta in seguito ad infermita' o per insufficienza didattica comprovata da rapporti informativi delle autorita' ispettive e direttive, relativi all'ultimo triennio.

[3]Il ministro della pubblica istruzione ha facolta' di dispensare dal servizio gli insegnanti delle pubbliche scuole elementari, con suo decreto, contro cui e' ammesso soltanto ricorso al Consiglio di Stato per incompetenza o per violazione di legge, qualora il provvedimento sia necessario nell'interesse del servizio.

[4]La dispensa, di cui al precedente comma, e' decretata previo parere della prima Commissione per i ricorsi dei maestri elementari. Per gli insegnanti dei Comuni autonomi e del Governatorato di Roma, sara' inteso anche il parere rispettivamente del podesta' e del governatore.

Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577~art132 · fonte su Normattiva