Art. 133

[1](Art. 2 R. decreto-legge 7 aprile 1927, n. 641).

[2]E' dispensato dal servizio l'insegnante che per manifestazioni compiute nella scuola o fuori di essa non dia piena garanzia di un fedele adempimento dei suoi doveri o si ponga in condizioni di incompatibilita' con le generali direttive politiche del Governo.

[3]All'insegnante proposto per la dispensa dal servizio e' fissato un termine per presentare, ove creda, le sue deduzioni.

[4]La dispensa e' deliberata, tanto per gli insegnanti dei ruoli regionali quanto per quelli dei ruoli comunali, dal Regio provveditore agli studi, sentito il parere del prefetto.

[5]Per gli insegnanti dipendenti dal Governatorato di Roma, provvede il governatore.

[6]Il titolo della dispensa deve risultare dalla relativa deliberazione, nella quale si deve inoltre far cenno del parere del prefetto.

Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577~art133 · fonte su Normattiva