Art. 146
[3]Non si fa luogo al trasferimento d'insegnanti che siano stati destinati da meno di un triennio, alla sede in cui si trovano, salvo nei casi di trasferimento deliberato per speciali e comprovate esigenze delle Organizzazioni giovanili e in quelli previsti dal regolamento)).
Testo vigente dal 27 giugno 1930, tuttora in vigore · versione 8 su Normattiva