Art. 147
[1](Art. 147, 3° comma, testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).
[2]Salvo i casi di motivi di servizio, tutti i trasferimenti preveduti negli articoli precedenti debbono essere deliberati e partecipati agli interessati entro il mese di agosto, prima che si sia proceduto alle nomine di nuovi insegnanti.
Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva