Art. 143
[1](Art. 5 R. decreto 17 febbraio 1927, n. 211).
[2]E' data facolta' al ministro per la pubblica istruzione di trasferire per motivi di servizio ad altra regione i maestri dei ruoli regionali.
[3]L'assegnazione della sede e' fatta dal provveditore, alle cui dipendenze il maestro e' trasferito, ed ha carattere definitivo anche se deliberata in corso d'anno scolastico. I posti cosi' assegnati vanno in diminuzione di quelli riservati ai trasferimenti dall'ultimo comma dell'art. 141.
Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva