Art. 155

[1](Art. 158 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

[2]Ai maestri ai quali sia affidato, in orario alternato, l'insegnamento di due sezioni della stessa classe o di due classi diverse e' corrisposta annualmente, oltre lo stipendio, la somma di L. 800.

Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577~art155 · fonte su Normattiva