Art. 158

[1](Art. 1 e 2 R. decreto 14 ottobre 1926, n. 1924).

[2]Con decorrenza dal 1° luglio 1926 sono estese ai maestri elementari delle scuole amministrate dai Regi provveditori agli studi le disposizioni degli articoli 43, 44, 45 e 46 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, 13 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, e relative modificazioni e norme complementari riguardanti il computo del servizio in reparti combattenti per gli effetti del collocamento nei quadri di classificazione degli stipendi e le abbreviazioni ai medesimi effetti.

[3]Con la stessa decorrenza sono altresi' estese ai maestri, di cui al comma precedente, le disposizioni dell'art. 13, ultimo comma, del R. decreto-legge 17 maggio 1923, n. 1284, concernente il computo del servizio militare nelle Colonie italiane, e dell'art. 16 del medesimo decreto concernente il computo del servizio prestato in qualita' di militari od assimilati nelle localita' e nei periodi indicati nell'art. 15 dello stesso decreto.

[4]Per i maestri delle scuole amministrate dai Comuni valgono le norme del R. decreto 24 settembre 1923, n. 2073, con la decorrenza ivi stabilita.

Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577~art158 · fonte su Normattiva