Art. 160

[1](Art. 162 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

[2]Nei Comuni di cui all'articolo precedente, considerati dalla legge 15 luglio 1906, n. 383, quando il pagamento degli stipendi ai maestri elementari e ai direttori didattici sia ritardato dall'esattore, salvo per questo tutte le sanzioni stabilite dalle leggi vigenti, il prefetto, su domanda del maestro, ordina al tesoriere della Provincia di fare il pagamento del mandato.

[3]La Provincia ripete dal Comune il rimborso, insieme all'interesse fissato dalle leggi vigenti, a mezzo di mandato di ufficio della Giunta provinciale amministrativa, e da' notificazione dell'eseguito pagamento al Ministero della pubblica istruzione.

[4]A garanzia del credito della Provincia, il Ministero sospende il pagamento al Comune dei rimborsi per l'anno in corso, e per i successivi, fino alla completa estinzione del credito provinciale.

Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577~art160 · fonte su Normattiva