Art. 17

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[1](Art. 18 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432; art. 10 R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 209; art. 1 R. decreto 23 luglio 1926, n. 1598).

[2]Gli ispettori scolastici e i direttori didattici governativi sono nominati per concorso per titoli ed esami, da espletarsi secondo le disposizioni del regolamento.

[3]Nell'indire i concorsi ai posti ispettivi e direttivi l'Amministrazione ha facolta' di determinare il numero dei posti stessi da riservare alle donne.

[4]La tassa di ammissione al concorso e' di L. 50.

[5]I direttori didattici senza insegnamento dei Comuni le cui scuole elementari passino all'amministrazione dei Regi Provveditorati agli studi, quando siano stati nominati a norma di legge, possono, all'atto del passaggio delle scuole, in seguito a loro domanda, essere assunti senza esami nel ruolo dei direttori didattici governativi. La decorrenza della nomina e' quella della data in cui le scuole dei Comuni furono assunte dai Provveditorati e nel ruolo i nuovi direttori sono inscritti subito dopo il direttore che per ultimo aveva ottenuto la nomina alla data predetta.

[6]I direttori di cui al comma precedente che abbiano stipendio superiore a quello iniziale di direttore didattico governativo, compreso il supplemento di servizio attivo, conservano la differenza a titolo di assegno personale, che sara' assorbita nei successivi aumenti.

Testo vigente dal 23 aprile 1928 al 20 agosto 1929 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577~art17 · fonte su Normattiva