Art. 110Soggetti all'obbligo scolastico

Sono soggetti all'obbligo scolastico i fanciulli dal sesto al quattordicesimo anno di eta'. Agli alunni handicappati e' consentito il completamento della scuola dell'obbligo anche fino al compimento del diciottesimo anno di eta'. L'individuazione dell'alunno come persona handicappata va effettuata con le modalitadi cui all'articolo 313.

Testo vigente dal 19 maggio 1994, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297~art110 · fonte su Normattiva