Art. 193
[1](Art. 1 R. decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1615).
[2]I fanciulli che intendono frequentare le pubbliche scuole elementari o presentarsi agli esami come privatisti debbono fornirsi della pagella scolastica.
[3]La pagella scolastica e' annuale e serve ad attestare la frequenza, il profitto durante l'anno scolastico e il risultato degli esami.
Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva