Art. 175

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[1](Art. 170 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

[2]L'obbligo scolastico e' esteso ai ciechi e ai sordomuti, i quali non presentino altra anormalita' che impedisca loro di ottemperarvi. Per i sordomuti e' esteso fino al 16° anno di eta'.

Testo vigente dal 23 aprile 1928 al 2 settembre 1977 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577~art175 · fonte su Normattiva