Art. 170

[1](Art. 154, ultimo capoverso, testo unico 22 gennaio 1925, n. 432; art. 4 R. decreto 6 luglio 1923, n. 1753).

[2]Indipendentemente dalla presentazione dei ricorsi, puo' il ministro in qualunque tempo, d'ufficio o su denunzia, annullare provvedimenti dell'autorita' scolastica locale e del governatore di Roma, contrari alle leggi ed ai regolamenti.

Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577~art170 · fonte su Normattiva