Art. 170
[2]Indipendentemente dalla presentazione dei ricorsi, puo' il ministro in qualunque tempo, d'ufficio o su denunzia, annullare provvedimenti dell'autorita' scolastica locale e del governatore di Roma, contrari alle leggi ed ai regolamenti.
Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva