Art. 183

[1](Art. 178 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

[2]Trascorso il mese dell'affissione di cui all'articolo precedente, il podesta' ammonisce la persona responsabile a norma dell'art. 173, invitandola ad ottemperare alla legge.

[3]Ove essa non provi di procurare altrimenti l'istruzione degli obbligati o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza dei fanciulli dalla scuola pubblica, o non ve li presenti entro una settimana dall'ammonizione, incorre nell'ammenda stabilita dal successivo articolo 185.

Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577~art183 · fonte su Normattiva