Art. 191

[1](Articolo unico, 1° e 2° comma, R. decreto 31 marzo 1927, n. 623).

[2]Gli alunni provenienti da scuola privata o paterna, per il conseguimento dei certificati di studi elementari inferiori, di compimento o di adempimento dell'obbligo scolastico, oltre che per l'ammissione alle classi intermedie dei due gradi del corso elementare ed a quelle del corso integrativo di avviamento professionale, sono ammessi ad una prova d'esame che puo' essere integrata all'inizio del successivo anno scolastico alle condizioni e con le modalita' previste dal secondo comma dell'art. 189.

[3]Per il conseguimento del certificato di compimento e di quello di adempimento dell'obbligo scolastico non e' richiesto il possesso del certificato di studi rispettivamente inferiore.

Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577~art191 · fonte su Normattiva