Art. 197
[1](Art. 5 R. decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1615).
[2]Gli alunni di scuola privata o paterna, nel presentarsi alla inscrizione o agli esami presso le pubbliche scuole, debbono esibire la pagella in bianco per l'anno in corso e le pagelle degli anni precedenti o, in mancanza di queste, una dichiarazione dell'Ufficio di registro che attesti il versamento di una somma corrispondente a titolo di pagella scolastica.
Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva