Art. 194
[1](Art. 2 R. decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1615).
[2]Nessun fanciullo proveniente da scuola pubblica puo' essere inscritto ad una classe superiore alla prima se non esibisca, insieme con la pagella per il nuovo anno scolastico, anche quella relativa all'anno precedente.
Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva