Art. 20

[1](Art. 19 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

[2]In ogni Comune, che conserva l'amministrazione delle scuole elementari, la direzione delle scuole deve essere affidata ad un direttore didattico comunale.

[3]Esso sara' coadiuvato da direttori sezionali, uno per ogni gruppo di trenta classi con maestro proprio, od uno per ogni gruppo piu' numeroso di classi, purche' riunite in un medesimo edificio scolastico.

[4]Se il numero delle classi con maestro proprio sia superiore a duecento, la direzione delle scuole elementari dovra' essere affidata a un direttore centrale.

Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577~art20 · fonte su Normattiva