Art. 204
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[1](Art. 3 R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 209).
[2]Gli editori e gli autori, che intendono introdurre i loro libri nelle scuole elementari e nei corsi integrativi, debbono fare domanda in carta legale al Ministero della pubblica istruzione.
[3]Il termine utile per la presentazione di detta domanda e' fissato dal Ministero.
[4]Alla domanda devono essere unite:
- a)cinque copie a stampa o in bozze di stampa, corredate delle eventuali illustrazioni, e nitidamente impresse, di ciascun volume, sul quale deve essere l'indicazione precisa del prezzo di vendita;
- b)la quietanza del versamento di una tassa di L. 120 per ogni volume.
Testo vigente dal 23 aprile 1928 al 27 gennaio 1929 · versione 0 su Normattiva