Art. 204

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 dicembre 1945 al 25 gennaio 1948. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 3 R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 209).

[2]Gli editori e gli autori, che intendono introdurre i loro libri nelle scuole elementari e nei corsi integrativi, debbono fare domanda in carta legale al Ministero della pubblica istruzione.

[3]Il termine utile per la presentazione di detta domanda e' fissato dal Ministero.

[4]Alla domanda devono essere unite:

  • a)cinque copie a stampa o in bozze di stampa, corredate delle eventuali illustrazioni, e nitidamente impresse, di ciascun volume, sul quale deve essere l'indicazione precisa del prezzo di vendita;
  • b)la quietanza del versamento di una tassa di L. 120 per ogni volume. 5 22
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

5

Il Regio D.L. 28 luglio 1929, n. 1363, convertito senza modificazioni dalla L. 1 maggio 1930, n. 539, ha disposto (con l'art. 2, comma 1, numero 6) che "Sono soppresse le seguenti tasse ed imposte indirette:[...] 6° Tasse di ammissione ai pubblici concorsi e per l'adozione dei libri di testo nelle scuole, stabilite con i numeri 91, 92, 93, 91, 95 e 96 della tabella, allegato A, alla legge sulle tasse delle concessioni governative 30 dicembre 1923, n. 3279, e con le varianti disposte dal testo unico delle leggi sull'istruzione elementare approvato con il R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577, articoli 17, 117 e 204 e tabella E". Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 1) che la presente modifica avra' effetto dal 1° settembre 1929.

D.Lgs. Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 714

22

Il D.Lgs. Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 714 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Per la scelta dei libri di testo da adottare nelle scuole elementari, sono richiamate in vigore le norme contenute nel testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sull'istruzione elementare, post-elementare e sulle opere di integrazione, approvato col R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577, salvo che non sia diversamente disposto dal presente decreto". Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 1) che la tassa di cui al comma 3, lettera b) del presente articolo e' elevata a L. 300.

Testo vigente dal 7 dicembre 1945 al 25 gennaio 1948 · versione 25 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577~art204 · fonte su Normattiva