Art. 204
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Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 7 gennaio 1929, n. 5
3La L. 7 gennaio 1929, n. 5 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Dall'inizio dell'anno scolastico 1930-31 restano abrogati gli articoli da 203 a 213 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla istruzione elementare, post-elementare e sulle sue opere d'integrazione, approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577".
Il Regio D.L. 28 luglio 1929, n. 1363, convertito senza modificazioni dalla L. 1 maggio 1930, n. 539, ha disposto (con l'art. 2, comma 1, numero 6) che "Sono soppresse le seguenti tasse ed imposte indirette:[...] 6° Tasse di ammissione ai pubblici concorsi e per l'adozione dei libri di testo nelle scuole, stabilite con i numeri 91, 92, 93, 91, 95 e 96 della tabella, allegato A, alla legge sulle tasse delle concessioni governative 30 dicembre 1923, n. 3279, e con le varianti disposte dal testo unico delle leggi sull'istruzione elementare approvato con il R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577, articoli 17, 117 e 204 e tabella E". Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 1) che la presente modifica avra' effetto dal 1° settembre 1929.
Testo vigente dal 20 agosto 1929 al 7 dicembre 1945 · versione 5 su Normattiva