Art. 215

[1](Art. 2 decreto-legge Luogotenenziale 2 settembre 1917, n. 1521).

[2]Per la istituzione, il mantenimento e l'incremento delle dette biblioteche, gli alunni di ciascuna classe saranno uniti in associazione e pagheranno, esclusi i poveri, un contributo di 10 centesimi per ogni mese di scuola nei Comuni urbani, e di 5 centesimi nei Comuni rurali.

[3]Questi contributi, raccolti dal maestro della classe, saranno erogati esclusivamente in acquisto di libri o di altro materiale per la biblioteca, esclusi i mobili.

[4]I libri da acquistare dovranno essere preventivamente approvati dal Regio ispettore scolastico.

Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577~art215 · fonte su Normattiva