Art. 219

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[1](Art. 200 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

[2]Il patronato scolastico e' ente morale. Esso e' costituito di soci fondatori, benemeriti e annuali, ed e' amministrato da un Consiglio composto di cinque membri scelti secondo le norme stabilite dal proprio statuto.

[3]Lo statuto stabilisce altresi' le norme per il funzionamento dell'istituto.

[4]Il Comune provvede all'ordinamento delle istituzioni ausiliarie della scuola elementare ed alle nomine del personale addettovi su parere conforme del Consiglio del patronato scolastico.

Testo vigente dal 23 aprile 1928 al 27 maggio 1930 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577~art219 · fonte su Normattiva