Art. 219
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[1](Art. 200 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).
[2]Il patronato scolastico e' ente morale. Esso e' costituito di soci fondatori, benemeriti e annuali, ((...)).
[3]Lo statuto stabilisce altresi' le norme per il funzionamento dell'istituto.
[4]Il Comune provvede all'ordinamento delle istituzioni ausiliarie della scuola elementare ed alle nomine del personale addettovi su parere conforme del Consiglio del patronato scolastico. 7
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 17 marzo 1930, n. 394
7Il Regio Decreto 17 marzo 1930, n. 394 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che nel terzo comma del presente articolo alle parole: «su conforme parere del Consiglio del Patronato scolastico» sono sostituite le seguenti: «su conforme parere del Comitita comunale dell'Opera nazionale «Balilla» o della Giunta istituita nei Comuni capoluogo di Provincia».
Testo vigente dal 27 maggio 1930 al 17 settembre 1934 · versione 7 su Normattiva