Art. 231

[1](Art. 212 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

[2]Ciascun insegnante o direttore didattico versa alla Cassa dei depositi e prestiti la somma annua corrispondente a una giornata di stipendio al netto maturato al 1° gennaio.

[3]Il prodotto e' impiegato a rendere piu' larga e proficua la educazione e l'istruzione degli orfani e delle orfane degl'insegnanti elementari nei modi stabiliti con apposita legge.

[4]Con decreto Reale sara' disposto il censimento periodico degli orfani dei maestri e dei direttori didattici, aventi l'eta' dai sei ai diciotto anni. e saranno dettate le norme per provvedere alle varie forme di assistenza in rapporto alla diversa condizione degli orfani e delle loro famiglie.

Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577~art231 · fonte su Normattiva