Art. 261
[1]tributario dei rendimenti delle prestazioni pensionistiche PEPP (prodotti pensionistici individuali paneuropei) (articolo 14 decreto legislativo 3 agosto 2022, n.114)
[2]1. I sottoconti italiani sono soggetti all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi di cui all'articolo 257, comma 1, che i fornitori di PEPP applicano sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 257, commi 2, 3, 4 e 5. 2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 e' versata dai fornitori di PEPP entro il 16 febbraio di ciascun anno. Si applicano gli articoli 3, commi da 1 a 3 e da 5 a 9, 7, commi da 1 a 8, 8, 9, commi da 1 a 4, 12, 13, 14 e 18 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33. 3. La dichiarazione relativa all'imposta sostitutiva e' presentata dai fornitori di PEPP con le modalita' e negli ordinari termini previsti per la dichiarazione dei redditi. 4. I fornitori di PEPP che operano in regime di libera prestazione di servizi applicano l'imposta sostitutiva direttamente ovvero mediante un rappresentante fiscale scelto tra i soggetti indicati nell'articolo 33 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, che risponde in solido per gli obblighi di determinazione e versamento dell'imposta e provvede alla dichiarazione annuale delle somme.
Testo vigente dal 3 luglio 2026, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva